Art. 2
In vigore dal 1 giu 1951
Il funzionamento del Comitato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è prorogato al 30 giugno 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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