Art. 2

In vigore dal 1 giu 1951
Il funzionamento del Comitato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è prorogato al 30 giugno 1952. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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Art. 2 Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180 e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180. — Testo vigente | Portale Normativo