Art. 1
LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25
In vigore dal 1 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Storico versioni
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