Art. 1

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

In vigore dal 1 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo