Art. 1

In vigore dal 13 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, è ratificato con la seguente modificazione: Articolo unico. - È sostituito dal seguente: "Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;12#art-1

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Art. 1 Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza — Testo vigente | Portale Normativo