Art. 7

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

In vigore dal 1 feb 1951
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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