Art. 1

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

In vigore dal 19 apr 2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2,80 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.
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