Art. 1
LEGGE 16 dicembre 1950, n. 1022
In vigore dal 14 gen 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono approvate le allegate convenzioni stipulate, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti dei seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Province Lombarde e Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, addì 26 aprile 1950, con le quali viene affidato agli Istituti stessi il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
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