Art. 2
LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105
In vigore dal 23 gen 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA - SEGNI - VANONI - PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
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