Art. 2

LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105

In vigore dal 23 gen 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1950. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - SEGNI - VANONI - PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-12-12;1105#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1105 (Art. 2 Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione) — Testo vigente | Portale Normativo