Art. 3
In vigore dal 7 mar 1951
All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all' della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
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