Art. 1
LEGGE 4 novembre 1950, n. 1092
In vigore dal 1 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell' del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli Istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perchè gli interessati erano celibi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-11-04;1092#art-1