Art. 1
In vigore dal 21 set 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, è ratificato con la seguente modificazione.
Art. 3. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Per L'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art. 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi 9° e 10° rispettivamente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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