Art. 1
In vigore dal 18 ago 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia ed il Libano il 15 febbraio 1949.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;583#art-1