Art. 1

In vigore dal 18 giu 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed assense destinate alla preparazione di liquori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addì 16 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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urn:nir:stato:legge:1950-06-16;331#art-1

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