Art. 1

In vigore dal 6 lug 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, è ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: "La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore". Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione". Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma: "Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero". La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente: Numero Grado Denominazione dei posti 4° - Direttori generali............................ 8 5° - Ispettori generali............................(a) 24 6° - Direttori capi divisione...................... 50 6° - Ispettori superiori...........................(b) 25 7° - Capi sezione..................................(b) 50 8° - Consiglieri................................... 65 9° - Primi segretari............................... 80 10° - Segretari.....................................| > 68 11° - Vice segretari................................| 370 a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero. b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo