Art. 1

In vigore dal 29 giu 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, è ratificato con la seguente modificazione: Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Per il conferimento dei posti risultanti disponibili nella prima attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, nel grado iniziale del ruolo di gruppo B, sarà bandito, con la osservanza delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, un concorso riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, fornito di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovrà, inoltre, aver prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione del bando e nei suoi confronti si prescinderà dal requisito dell'età". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI Dai GASPERI - GONNELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie d'arte drammatica. — Testo vigente | Portale Normativo