Art. 1
In vigore dal 29 giu 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per il conferimento dei posti risultanti disponibili nella prima attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, nel grado iniziale del ruolo di gruppo B, sarà bandito, con la osservanza delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, un concorso riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, fornito di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovrà, inoltre, aver prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione del bando e nei suoi confronti si prescinderà dal requisito dell'età".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 maggio 1950
EINAUDI
Dai GASPERI - GONNELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-05-19;318#art-1