Art. 1
LEGGE 9 maggio 1950, n. 391
In vigore dal 18 lug 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennità straordinaria di L. 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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