Art. 1

LEGGE 9 maggio 1950, n. 391

In vigore dal 18 lug 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennità straordinaria di L. 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 9 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-05-09;391#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 9 maggio 1950, n. 391 (Art. 1 Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali.) — Testo vigente | Portale Normativo