Art. 1
In vigore dal 20 giu 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, è ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 2. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'art. 78, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592".
Art. 3. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I docenti, di cui al precedente , rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'art. 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio"
Art. 4. - È sostituito dal seguente:
"I docenti, di cui al precedente , che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'art. 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei".
Art. 5. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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