Art. 1
In vigore dal 27 mag 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - È sostituito dal seguente:
"Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonché il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-04-05;206#art-1