Art. 1

In vigore dal 27 mag 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, è ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - È sostituito dal seguente: "Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonché il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo