Art. 2

LEGGE 25 marzo 1950, n. 166

In vigore dal 12 giu 1951
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a procedere alla sistemazione ed alla conversione, mediante sovrastampigliatura dei fogli cedole, delle suddette obbligazioni della Strada ferrata maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, non sorteggiate entro il 15 settembre 1947, al tasso di interesse, al netto da ogni ritenuta, dell'uno per cento annuo dal 16 settembre 1947 al 30 giugno 1950: del due per cento annuo dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1952 e del tre per cento annuo dal 1 luglio 1952 in poi. Gli aventi diritto, per ottenere la conversione, devono presentare i titoli entro il 15 settembre 1950. Le obbligazioni convertite verranno ammortizzate entro il 1 luglio 1977 ed all'uopo sarà stanziato in bilancio il relativo onere non inferiore all'uno per cento, dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1957, e, successivamente, non inferiore al due per cento , del capitale complessivo delle obbligazioni convertite. Il Tesoro italiano ha la facoltà di procedere con un preavviso di sei mesi, al riscatto delle obbligazioni, al loro valore nominale.
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LEGGE 25 marzo 1950, n. 166 (Art. 2 Norme per la sistemazione del Prestito italiano 5 per cento per la Strada ferrata maremmana) — Testo vigente | Portale Normativo