Art. 1
In vigore dal 29 apr 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extra-territoriale costituita dalle Ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-03-21;178#art-1