Art. 5

LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

In vigore dal 22 apr 1950
Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.
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