Art. 13

LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

In vigore dal 2 apr 1968
Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima, del 1 gennaio 1948, è concessa una indennità di contingenza di lire 18.000 annue. Tale indennità è ridotta a lire 12.000 annue per gli assegni vitalizi indiretti. Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalità di cui al precedente , l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9000 per quelli di riversibilità. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152 .
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