Art. 2
LEGGE 13 marzo 1950, n. 115
In vigore dal 20 apr 1950
All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.
Il segretario della Commissione è nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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