Art. 2

LEGGE 13 marzo 1950, n. 115

In vigore dal 20 apr 1950
All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente. Il segretario della Commissione è nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI PELLA - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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LEGGE 13 marzo 1950, n. 115 (Art. 2 Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio) — Testo vigente | Portale Normativo