Art. 2
LEGGE 6 marzo 1950, n. 97
In vigore dal 28 mar 1950
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed Atto finale suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-03-06;97#art-2