Art. 1
LEGGE 23 febbraio 1950, n. 107
In vigore dal 5 apr 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas, modificata, con la legge 26 ottobre 1941, n. 632, è abrogata.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - LOMBARDO - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-02-23;107#art-1