Art. 1

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 107

In vigore dal 5 apr 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas, modificata, con la legge 26 ottobre 1941, n. 632, è abrogata. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1950 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - LOMBARDO - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-02-23;107#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 febbraio 1950, n. 107 (Art. 1 Abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas) — Testo vigente | Portale Normativo