Art. 1
In vigore dal 5 mar 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - È sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1 gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943.
"L'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:
a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;
b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'art. 118, lettera b), del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale venne conferita la abilitazione alla libera docenza o di materie affini.
"Nulla è innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238".
Art. 4. - È sostituito dal seguente:
"Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovrà procedere al riesame".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-01-19;24#art-1