Art. 1
In vigore dal 8 gen 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:
a) amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina, dei consumi degli ammassi e dei contingentamenti, purchè si tratti di reati punibili con la, reclusione non superiore nel massimo a, sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria;
b) commutazione dell'ergastolo, in anni ventiquattro di reclusione e condono di cinque anni della pena, afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonché delle pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni; stabilendo che l'amnistia, e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresì, che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-12-23;927#art-1