Art. 1
LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1163
In vigore dal 15 apr 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all' della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevato a L. 4.800.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-12-05;1163#art-1