Art. 1

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1163

In vigore dal 15 apr 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all' della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevato a L. 4.800.000.000.
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LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1163 (Art. 1 Elevazione del limite di spesa previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.) — Testo vigente | Portale Normativo