Art. 1

In vigore dal 8 set 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena, comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila. Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;535#art-1

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Art. 1 Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948. — Testo vigente | Portale Normativo