Art. 1

In vigore dal 31 ago 1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, è ratificato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modifica: All' alle parole: "di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043" sono sostituite le parole: "di cui all'art. 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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Art. 1 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della localita' Vanzo della citta' di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo