Art. 1
In vigore dal 31 ago 1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, è ratificato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modifica:
All' alle parole: "di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043" sono sostituite le parole: "di cui all'art. 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-07-29;504#art-1