Art. 1
In vigore dal 16 ago 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.
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