Art. 1

In vigore dal 29 ott 1949
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.
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