Art. 3

In vigore dal 26 ott 1949
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - VANONI - LOMBARDO - BERTONE - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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