Art. 3
In vigore dal 26 ott 1949
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - VANONI - LOMBARDO - BERTONE - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-18;752#art-3