Art. 4
LEGGE 18 luglio 1949, n. 556
In vigore dal 27 ago 1949
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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