Art. 1
LEGGE 30 giugno 1949, n. 529
In vigore dal 7 nov 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 41. - Imposta sulle successioni
e donazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Cap. n. 218. - Imposta straordinaria
proporzionale sul patrimonio,ecc . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
30 luglio
1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-06-30;529#art-1