Art. 1

LEGGE 30 giugno 1949, n. 529

In vigore dal 7 nov 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 41. - Imposta sulle successioni e donazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Cap. n. 218. - Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio,ecc . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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LEGGE 30 giugno 1949, n. 529 (Art. 1 Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quarto provvedimento).) — Testo vigente | Portale Normativo