Art. 1

In vigore dal 12 lug 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia ed il Belgio, il 30 aprile 1948.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-08;384#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo