Art. 1

In vigore dal 12 lug 1949
La Camera dei deputati ed il Senato ella Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948; a) Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.
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urn:nir:stato:legge:1949-06-08;383#art-1

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