Art. 2
LEGGE 5 giugno 1949, n. 338
In vigore dal 3 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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