Art. 2

LEGGE 5 giugno 1949, n. 338

In vigore dal 3 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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LEGGE 5 giugno 1949, n. 338 (Art. 2 Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione) — Testo vigente | Portale Normativo