Art. 21

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 30 gen 2003
I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 21 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.) — Testo vigente | Portale Normativo