Art. 15
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 30 gen 2003
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
.
I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro
sei mesi
.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-15