Art. 2
LEGGE 21 aprile 1949, n. 258
In vigore dal 21 mag 1950
La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-04-21;258#art-2