Art. 2
In vigore dal 18 mag 1949
La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da, parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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