Art. 2

In vigore dal 18 mag 1949
La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da, parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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urn:nir:stato:legge:1949-03-26;163#art-2

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Art. 2 Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate. — Testo vigente | Portale Normativo