Art. 1

LEGGE 2 marzo 1949, n. 143

In vigore dal 4 mag 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1 dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici. Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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LEGGE 2 marzo 1949, n. 143 (Art. 1 Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.) — Testo vigente | Portale Normativo