Art. 3

LEGGE 1 marzo 1949, n. 55

In vigore dal 17 mar 1949
Al personale sanitario laureato di cui al precedente ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli Enti previsti nell'art. 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949.
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