Art. 3

LEGGE 18 gennaio 1949, n. 18

In vigore dal 1 mar 1949
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI GRASSI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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