Art. 2
LEGGE 23 ottobre 1948, n. 1448
In vigore dal 11 gen 1949
Nell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2903, quale risulta modificato dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936, n. 1243, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti di grado corrispondente ed in numero uguale a quello dei membri effettivi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - PACCIARDI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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