Art. 2

LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1745

In vigore dal 24 feb 1943
A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocità corrispondenti, alla frequenza di 50 Hz.
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LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1745 (Art. 2 Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.) — Testo vigente | Portale Normativo