Art. 1

In vigore dal 8 giu 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico con la seguente modificazione: All'art. 3, n.1, alle parole: «o che comunque non possano essere differiti», sono sostituite le altre: «o ad altri atti che non possono essere differiti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 maggio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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urn:nir:stato:legge:1942-05-07;562#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico. — Testo vigente | Portale Normativo