Art. 1

In vigore dal 21 gen 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1508#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. — Testo vigente | Portale Normativo