Art. 2
LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442
In vigore dal 8 mag 2010
Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all'articolo precedente.
Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito.
Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilirà presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.
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