Art. 1
In vigore dal 7 ott 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-08-24;1075#art-1