Art. 1

In vigore dal 7 ott 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1075#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare. — Testo vigente | Portale Normativo